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Codice della Strada

1) Farmaci che alzano il tasso alcolemico non esulano il conducente da responsabilità (Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza n. 15562 del 3/04/2013)

Secondo la quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione il conducente consapevole di assumere medicinali in grado di incidere sul proprio tasso alcolemico, è tenuto a non porsi alla guida di alcun mezzo di trasporto.

"Il guidatore, che conosceva gli effetti dei farmaci che assumeva, mai avrebbe dovuto porsi alla guida di un'autovettura".

2)  Ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza è richiesta la certezza "oltre ogni ragionevole dubbio" (Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza n. 18375 del 23/04/2013)

Il Giudici del merito, a seguito di condanna per guida in stato di ebbrezza, ascrivevano all'imputato l'ipotesi di reato più grave di cui all'art. 186 Codice della Strada e ciò sulla base della prima ed unica misurazione strumentale del tasso alcolemico riscontrato a carico dell'imputato; risultato sì superiore ai limiti previsti in relazione a tale ipotesi criminosna ma, nel caso di specie, non accertata in conformità a quanto prescritto dallo stesso art. 186.


Secondo la Suprema Corte per la configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, pur potendo accertarsi lo stato di alterazione con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, è tuttavia necessario ravvisare l'ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientri nell'ambito di una delle altre due ipotesi che conservano rilievo penale (Cass., Sez. IV, n. 28787/2011; Cass., Sez. IV, n. 6889/2011).

Nel caso di specie, il generico richiamo ai c.d. 'indici sintomatici' riportati nel verbale di accertamento redatto dalla polizia giudiziaria (sia pure valutati in connessione all'entità del risultato scaturito dalla prima misurazione del tasso alcolemico dell'odierno imputato), è tale da non fornire una dimostrazione sufficientemente adeguata per ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'imputato si prestasse a un inquadramento nell'ambito di una delle due ipotesi di cui all'art. 186 Codice della Strada.