Il 'condominio negli edifici' è una delle figure più complesse, oltre che importanti, di 'comunione'. la particolarità di tale figura deriva dal fatto che il singolo condomino al contempo è proprietario esclusivo del proprio appartamento e comproprietario in virtù di comunione forzosa di talune parti dell'edificio.
Il condominio nell’edificio nasce quando questo risulta diviso in almeno due proprietà esclusive appartenenti ad almeno due diversi proprietari ed è, pertanto, una situazione di diritto che nasce senza alcuna necessità di atti costitutivi.
A ricadere in una condizione di “condominialità” per effetto di altri istituti autonomamente posti in essere, come l’atto di compravendita, una donazione, una successione e ogni altro titolo idoneo a trasferire la proprietà è, invero, l'edificio.
A titolo esemplificativo si consideri che un edificio appartenente interamente al medesimo proprietario non è da ritenersi condominio.
La Legge di riforma del condominio (Legge 11 dicembre 2012 n. 220) è entrata in vigore il 18 giugno 2013 apportando modifiche ed aggiornamenti significativi ed innovativi.